1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i princìpi della presente legge.
3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge.
4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con i piani di studio adottati in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e nel rispetto all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori e il patto educativo tra famiglie e docenti.
6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione